La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche delle Famiglia, ha comunicato la rivalutazione, per l’anno 2024, della misura e dei requisiti economici dell’assegno di maternità (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 31 del 07.02.2023).
L’art. 74 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 stabilisce che per ogni figlia/o nato o per ogni minore che faccia ingresso nella famiglia anagrafica a seguito di affido preadottivo o di adozione, alle donne residenti, cittadine italiane, comunitarie, non comunitarie residenti in Italia [in possesso della carta di soggiorno di cui all’art. 9 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, oggi sostituita da “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 1 del D. Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3), in tale ipotesi anche il figlio che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell’Unione Europea, deve essere in possesso di analogo permesso; essere cittadina non comunitaria ma in possesso della “carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea; essere cittadina in possesso della “carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro” (artt. 10 e 17 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30); essere cittadina straniera in possesso dello status di rifugiata politico o di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria (art. 27 del D. Lgs. 19 novembre 2007 n. 251); essere cittadina extracomunitaria titolare del permesso unico del lavoro (art. 12 C. 1 lettera e) Direttiva Europea 2011/98/UE) o con autorizzazione al lavoro o familiare di cittadino extracomunitario titolare del permesso unico del lavoro con autorizzazione al lavoro, ad eccezione delle categorie escluse dal D. Lgs. 40/2014], che non beneficiano di altra tutela economica della maternità da parte dell’INPS o di altri enti previdenziali, è concesso un assegno di maternità dei comuni.
L’assegno può essere concesso ad integrazione di forme di tutela parziali inferiori all’importo del contributo.
L’importo da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2024, se spettante nella misura intera, è pari a € 404,17 mensili, per 5 mensilità per complessivi € 2.020,85.
Per le domande relative ai bambini nati nell’anno 2024, il valore dell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) per prestazioni agevolate rivolte a minorenni, è pari a € 20.221,13.
La domanda di concessione, da presentare presso l’Ufficio Protocollo o l’Ufficio di Servizio Sociale, del Comune di Riola Sardo, utilizzando, a pena di esclusione, l’apposito modulo, deve pervenire entro 6 mesi dalla data del parto, ovvero dall’entrata del/della bambino/a nella famiglia anagrafica della donna, allegando tutta la documentazione richiesta.
Per ogni ulteriore chiarimento rivolgersi alla Responsabile del Procedimento – Dott.ssa Maria Eleonora Marongiu – Tel. 0783/410219 – Cell. 3312665522 e-mail servizisociali@comune.riolasardo.or.it dal Lunedì al Venerdì dalle 10,00 alle 12,00.