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Dal 3 agosto 2026 le carte d'identità cartacee non saranno più valide

A partire dal 3 agosto 2026, le carte d’identità in formato cartaceo cesseranno definitivamente la loro validità, anche qualora riportino una data di scadenza successiva.
Data:
Lunedì, 04 Maggio 2026
Dal 3 agosto 2026 le carte d'identità cartacee non saranno più valide

Descrizione

A partire dal 3 agosto 2026, le carte d’identità in formato cartaceo cesseranno definitivamente la loro validità, anche qualora riportino una data di scadenza successiva.

Da tale data, il documento cartaceo non potrà più essere utilizzato né sul territorio nazionale né ai fini dell’espatrio.

Al fine di garantire la continuità della validità del documento di riconoscimento, i cittadini ancora in possesso della carta d’identità cartacea sono invitati a procedere alla sostituzione con la Carta d’Identità Elettronica (CIE), documento conforme agli standard di sicurezza europei e valido per l’identificazione personale e per l’espatrio nei Paesi dell’Unione europea e negli Stati con cui vigono specifici accordi.

Si precisa, altresì, che la sostituzione della carta d’identità cartacea con la CIE può essere richiesta in qualsiasi momento, anche prima della scadenza indicata sul documento. 



16/06/2026 Carta d'identità cartacea: prorogata la validità, ma attenzione alle limitazioni per i viaggi all'estero

C'è un aggiornamento importante per i cittadini in possesso della carta d'identità cartacea. Il Governo ha disposto la proroga della validità del documento cartaceo oltre il termine del 3 agosto 2026.

Viene così superata la scadenza perentoria ipotizzata in precedenza, che avrebbe comportato la cessazione immediata di validità per milioni di documenti tradizionali. Tuttavia, la proroga porta con sé una limitazione cruciale che è fondamentale conoscere per evitare disagi.

Valida in Italia, ma non per l'espatrio

Il punto centrale della disposizione riguarda l'ambito di utilizzo del vecchio documento. La carta d'identità cartacea manterrà la sua validità esclusivamente sul territorio nazionale, e nello specifico «per determinate finalità e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi».

Al contrario, in base agli standard di sicurezza europei non derogabili, la vecchia carta cartacea NON sarà più valida per viaggiare all'estero. Di conseguenza, chiunque debba recarsi fuori dai confini nazionali (anche all'interno dell'Unione Europea) dovrà obbligatoriamente essere in possesso della nuova Carta d'Identità Elettronica (CIE) o di un passaporto in corso di validità.

I motivi del provvedimento

La scelta di estendere la validità del formato cartaceo risponde alla necessità di alleggerire il carico burocratico sui Comuni ed evitare il rischio di un congestionamento degli sportelli anagrafici durante il periodo estivo. Molte amministrazioni locali sono infatti impegnate nell'avvio dei nuovi corsi amministrativi post-elezioni e nella gestione di scadenze straordinarie, come l'allargamento della rottamazione quinquies.

Come funziona il rinnovo

L'estensione della validità permette ai cittadini di gestire il passaggio al digitale con maggiore serenità, seguendo le consuete modalità:

  • Il rinnovo può essere richiesto a partire dal 180° giorno precedente alla naturale scadenza indicata sul documento.

  • La richiesta anticipata della Carta d'Identità Elettronica (CIE) resta consentita nei casi previsti dalla legge, come furto, smarrimento, deterioramento o distruzione della carta precedente.

  • Per i cittadini iscritti all'AIRE, si ricorda che da giugno 2026 è possibile richiedere l'emissione della CIE direttamente presso qualunque Comune italiano.

In sintesi: nessuna urgenza per le pratiche quotidiane e i servizi pubblici in Italia, ma massima attenzione alla pianificazione dei viaggi all'estero, per i quali il formato cartaceo non sarà più accettato.

ART. 11
(Disposizioni urgenti in materia di efficacia del documento di identità e per il rilascio della carta d’identità elettronica)

1. In ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, nel quale la carta di identità in formato cartaceo sia stata utilizzata a fini di identificazione delle parti contraenti, la stessa mantiene la propria validità sino alla data di scadenza stabilita all’atto dell’emissione, ai fini del predetto rapporto contrattuale.
2. Esclusivamente ai fini di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, nelle more del rilascio della carta d’identità elettronica, il documento cartaceo non scaduto può, altresì, essere utilizzato, ai fini dell’esercizio di diritti fondamentali e dell’accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative nonché nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi, per la consegna di posta e atti giudiziari, per il ritiro o il deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali. La disposizione di cui al presente comma si applica fino al 31 gennaio 2027
3. Fino al 31 dicembre 2027, nei casi di urgenza, il sindaco, nelle more del rilascio della carta di identità elettronica, può rilasciare un documento d’identità provvisorio di validità non superiore a sei mesi, non rinnovabile, conforme al modello adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione. All’atto del ritiro della carta di identità elettronica, il documento provvisorio è restituito al Comune.
4. Il documento d’identità provvisorio di cui al comma 3, rilasciato su supporto cartaceo, è considerato carta valori ai sensi dell’articolo 2, comma 10-bis della legge 13 luglio 1966, n. 559 e costituisce titolo valido per l’espatrio ai sensi dell’articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e del DPR 6 agosto 1974 n 649. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regolamento di esecuzione del predetto testo unico n. 773/1931, approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635.
5. Al fine di semplificare e agevolare la riscossione con modalità informatiche dell'importo per l’emissione della carta d’identità elettronica previste dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 25 maggio 2016, la società di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni si avvale della società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per realizzare le funzionalità strumentali alla gestione del versamento e della riscossione dell’importo previsto.
6. All’attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 


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Dal 3 agosto 2026 le carte d'identità cartacee non saranno più valide

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Ultimo aggiornamento

19/06/2026 08:26




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