REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - VOTO A DOMICILIO
Pubblicata il 03/05/2022
REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 – VOTO DOMICILIARE
Le condizioni e le modalità di espressione del voto domiciliare sono regolamentate dall’art. 1 del Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n.22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n.46, che dispone:
comma 1: Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore»;
comma 3: Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali;
Pertanto, in occasione del Referendum del 12 giugno 2022, in base alla normativa richiamata sono ammessi al voto domiciliare gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano o affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi di trasporto pubblico appositamente organizzati.
Come fare per esercitare il voto domiciliare
Per esercitare il voto a domicilio, in relazione al Referendum del 12 giugno 2022, l’elettore avente diritto deve far pervenire tra il 3 maggio e il 23 maggio 2022 al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, apposita dichiarazione (scaricabile a fondo pagina) nella quale attesta la volontà di esprimere il voto presso la propria abitazione e far pervenire la certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’ASL in data non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione. Tale certificazione medica dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa, attestando quindi la sussistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, dell’art. 1 della legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, oppure delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Tale certificato, inoltre, potrà attestare l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.
Le condizioni e le modalità di espressione del voto domiciliare sono regolamentate dall’art. 1 del Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n.22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n.46, che dispone:
comma 1: Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore»;
comma 3: Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali;
Pertanto, in occasione del Referendum del 12 giugno 2022, in base alla normativa richiamata sono ammessi al voto domiciliare gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano o affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi di trasporto pubblico appositamente organizzati.
Come fare per esercitare il voto domiciliare
Per esercitare il voto a domicilio, in relazione al Referendum del 12 giugno 2022, l’elettore avente diritto deve far pervenire tra il 3 maggio e il 23 maggio 2022 al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, apposita dichiarazione (scaricabile a fondo pagina) nella quale attesta la volontà di esprimere il voto presso la propria abitazione e far pervenire la certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’ASL in data non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione. Tale certificazione medica dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa, attestando quindi la sussistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, dell’art. 1 della legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, oppure delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Tale certificato, inoltre, potrà attestare l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.
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