SI RENDE NOTO
che è possibile presentare domanda, al Comune di residenza, al fine di ottenere il contributo sotto forma di assegno mensile denominato “assegno di natalità” nella misura di € 600,00 mensili per il primo figlio nato nell’anno e di € 400,00 mensili per ogni figlio/a successivo al primo, a prescindere dall’ISEE del nucleo familiare. Il contributo è erogato dalla data di nascita del minore (se i genitori o il genitore risiedono già nel comune) oppure dalla data di trasferimento di residenza nel comune al di sotto di 5.000 abitanti. Il contributo è compatibile con altre agevolazioni finanziarie aventi finalità similari.
I destinatari sono i nuclei familiari (anche monogenitoriali) per ogni figlio/a nato/a a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al compimento del quinto anno di età del bambino/a o alla cessazione dell’affido, qualora si verifichi prima del compimento dei cinque anni.
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’:
- abbiano avuto un figlio nato, adottato o in affido preadottivo:
- dal 2022 in un comune con meno di 3.000 abitanti;
- dal 2024 in un Comune con meno di 5.000 abitanti;
- abbiano trasferito la residenza da un comune con popolazione maggiore ad uno con popolazione inferiore ai limiti indicati nell’anno della nascita del figlio;
- si impegnino a mantenere la residenza nel Comune per almeno cinque anni consecutivi, pena la decadenza del beneficio;
- almeno un genitore risieda e coabiti con il figlio nato/adottato o in affido nel comune di residenza;
- non occupino abusivamente un alloggio pubblico;
- siano proprietari o detentori legittimi (esempio: locazione, comodato o altro titolo equivalente) di un immobile adibito a dimora abituale nel comune di nuova residenza
per l’intero periodo di godimento del beneficio;
- esercitare la responsabilità genitoriale e/o la tutela legale;
- siano cittadini italiani o di uno stato membro dell’Unione Europea o di Paesi terzi, in possesso di regolare permesso di soggiorno nel territorio nazionale alla data di
pubblicazione dell’avviso da parte del Comune beneficiario del contributo.
La sopravvenuta carenza di uno dei predetti requisiti comporta la perdita del beneficio.
La domanda deve essere sottoscritta e resa sotto forma di dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le responsabilità penali di cui agli articoli 75 e 76 in caso di dichiarazioni mendaci.
La domanda potrà essere presentata:
- dal genitore esercente la responsabilità genitoriale;
- dall’affidatario in caso di affidamento preadottivo;
- dal legale rappresentante del genitore, nel caso di genitore minorenne o incapace;
- dal tutore autorizzato dall’Autorità Giudiziaria ad incassare le somme in favore del minore.
Il servizio sociale del Comune di Riola Sardo cura l’istruttoria delle domande e la verifica delle dichiarazioni rese, secondo le norme vigenti in materia.