A chi è rivolto
Agli elettori affetti da grave infermità fisica, che non possono esercitare autonomamente il diritto al voto e necessitano di assistenza
Descrizione
Chi è affetto da grave infermità fisica può esercitare il diritto al voto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o di un altro elettore liberamente scelto purchè iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.
Come fare
Gli elettori affetti da infermità permanenti tali da non consentire l’autonoma espressione del diritto di voto, possono esprimere il voto con l’assistenza in cabina di un altro elettore liberamente scelto dalla persona disabile.
L’accompagnatore in cabina può essere individuato tra gli elettori di un qualsiasi Comune Italiano, ma non può esercitare tale funzione per più persone.
L’elettore affetto da un impedimento permanente, ha la possibilità di fare annotare sulla propria tessera elettorale il diritto al “voto assistito”, mediante apposizione del timbro “ AVD” a cura dell’Ufficio Elettorale del Comune di residenza.
Cosa serve
Gli interessati potranno richiedere l’apposizione di detto timbro, presentando la seguente documentazione:
- Richiesta debitamente compilata e firmata
- Documento d’identità
- Tessera elettorale rilasciata dal Comune
- Certificato medico attestante l’impossibilità ad esprimere il diritto di voto
Cosa si ottiene
Apposizione del timbro ADV sulla tessera elettorale.
Tempi e scadenze
Dopo la verifica della documentazione prodotta, il Comune di iscrizione elettorale provvede ad apporre sulla tessera elettorale il timbro di voto assistito (AVD) in modo da rispettare il diritto di riservatezza dell’interessato. L’applicazione del timbro è effettuata nei seguenti tempi:
- in occasione di consultazioni elettorali: rilascio immediato allo sportello dell’ufficio elettorale;
- fuori dai periodi di consultazioni elettorali: entro 30 giorni dalla richiesta;
Quanto costa
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
La domanda può essere presentata:
Riferimenti Normativi
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D.P.R. 30 marzo 1957, n.361 e successive modifiche – Testo unico delle leggi elettorali
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Legge 5 febbraio 2003, n.17 – Nuove norme per l’esercizio del diritto di voto da parte di elettori affetti da gravi infermità
Condizioni di servizio
I certificati medici richiesti per esercitare il diritto di voto con l'aiuto di un accompagnatore - attestanti che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore - possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale e che i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati (art. 41, comma 7, DPR n. 570/1960).
Documenti allegati
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 23/04/2024