A chi è rivolto
Ai famigliari dei defunti
Descrizione
Le cremazioni possono essere effettuate sia per salme o resti, e possono essere autorizzate dal Comune dove è avvenuto il decesso o dove si trovano i resti mortali.
Come fare
E' necessario rivolgersi all'ufficio di polizia mortuaria.
Cosa serve
Dichiarazione dei familiari della volontà del defunto (d.P.R. 285/1990)
Dichiaranti la cremazione
Il coniuge/unito civilmente, o del convivente di fatto quando il convivente deceduto abbia espressamente previsto tale possibilità, o, in sua mancanza, tutti i
parenti più prossimi di pari grado individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile
Dichiaranti dispersione o affido
E’ possibile dichiarare la volontà del defunto (dichiarazione sostitutiva d.P.R. 445/2000), che deve essere sottoscritta dal coniuge/unito civilmente o del convivente di fatto quando il conviventedeceduto abbia espressamente previsto tale possibilità, e da tutti i
parenti più prossimi di pari grado
Tipologia di sottoscrizione
Firma autenticata quando la volontà del defunto non sia conosciuta. Documentazione soggetta all’
imposta di bollo
Firma non autenticata quando la volontà del defunto sia conosciuta, con allegato documento d’identità. Documentazione non soggetta all’imposta di bollo (il pagamento dell'
imposta di bollo è dovuto se la dichiarazione è comprensiva dell’istanza per il trasporto).
Conseguenze della sottoscrizione
La dichiarazione è vincolante e non può essere modificata con un atto successivo, in quanto i dichiaranti sono soggetti a quanto previsto dall’art.76 del
d.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
Destinazione delle ceneri a seguito di cremazione
L'
autorizzazione al trasporto delle ceneri è rilasciata dal Comune dove è avvenuto il decesso o dove è sepolto il defunto.
Se riportate in un atto testamentario del defunto, o se via sia una dichiarazione di conoscenza della volontà del defunto da parte del coniuge e/o dei famigliari, le ceneri possono avere la seguente destinazione:
- tumulate in sepoltura privata o in cinerario comune;
- inumate;
- disperse nel cimitero, in natura o in mare;
- affidate per la conservazione in abitazione privata (in questo caso l’autorizzazione è rilasciata dal Comune dove è collocata l’abitazione destinata alla conservazione).
L'affido o la dispersione possono essere autorizzati con le seguenti modalità:
- atto testamentario del defunto;
- una dichiarazione del coniuge o, in sua assenza, di tutti i familiari più prossimi, che esprimono la volontà del defunto, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt.38 e 47 del d.P.R. 445/2000, pertanto senza alcuna autentica di firma, ma con le modalità previste dalla normativa stessa (sottoscrizione della dichiarazione a cui dovrà essere allegata la fotocopia di un documento d’identità personale).
Cosa si ottiene
L'autorizzazione alla cremazione, dispersione o affido delle ceneri, di cadavere o di resto mortale
Tempi e scadenze
La durata del procedimento dipende dalla quantità e tipologia di verifica da parte dell'ufficio, e in ogni caso, per i funerali, sarà tenuto conto della data fissata per il rito funebre, anche se si rammenta che questo non potrà essere celebrato fino a quando non saranno state rilasciate tutte le necessarie autorizzazioni.
Quanto costa
Imposta di bollo laddove previsto
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Riferimenti Normativi
d.P.R. n.285/1990
Legge Regionale n. 32/2018
Ulteriori Informazioni
La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dal Comune di tumulazione/inumazione, sulla base di quanto previsto dall’art.79 del d.P.R. n.285/1990.
- La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art74" target="_blank" rel="noopener noreferrer">articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
- La volontà del defunto espressa del coniuge o dei parenti deve risultare da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del d.P.R. n.445/2000.
- Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
- L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
- In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
La copia della scheda istat o l’attestazione delle cause di morte si rende necessaria laddove il Medico competente al rilascio del certificato di cui all’art. 79 c.4 del d.P.R. n. 285/1990 abbia necessità di conoscere le cause di morte.
Si rammenta che la falsa dichiarazione è un reato penale, punito ai sensi dell’art.76 del d.P.R. n.445/2000
Condizioni di servizio
Per ottenere l'autorizzazione alla cremazione, dispersione o affido, è necessario che siano presentate tutte le firme dei famigliari del defunto previste dalla normativa.
La firma dei famigliari sottoposti a tutela, sono eseguite dal tutore (per i minori di età firma il genitore o il tutore), mentre per i famigliari per i quali esista un amministratore di sostegno, questi può firmare la dichiarazione solo nel caso in cui il giudice abbia espressamente previsto tale possibilità.
Nel caso in cui non sia possibile, per qualsiasi motivo, raccoglie le firme di tutti i famigliari, è possibile fare istanza al giudice tutelare ai sensi dell'www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-quarto/titolo-i/capo-iii/sezione-v/art700.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">art.700 del codice di procedura civile
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Argomenti:Pagina aggiornata il 13/08/2024