A chi è rivolto
Ai famigliari dei defunti e alle agenzie funebri incaricate dellla gestione del processo funebre.
Descrizione
Le cremazioni possono essere effettuate sia per salme che per resti mortali, e devono essere autorizzate dal Comune dove è avvenuto il decesso o dove si trovano i resti mortali.
Come fare
La cremazione riduce in cenere le spoglie mortali, che sono poi raccolte in una particolare urna.
Chi, alla propria morte, vuole essere cremato deve lasciare le sue volontà:
- nel testamento
- iscrivendosi a una associazione riconosciuta che ha tra i propri fini la cremazione.
Se il defunto non lascia alcuna volontà, il coniuge o il parente più prossimo può decidere di farlo cremare con una dichiarazione espressa e sottoscritta (processo verbale) firmata di fronte all'ufficiale di stato civile del Comune. Se ci sono più parenti dello stesso grado, la dichiarazione deve essere firmata dalla maggioranza assoluta (quindi almeno dalla metà più uno di essi).
La volontà del coniuge o dei parenti può risultare anche da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui, sotto forma di autocertificazione, dichiarano la propria qualità e attestano la volontà del defunto (
www.indicenormativa.it/norma/urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-09-10;285" target="_blank" rel="noopener" hreflang="it" data-extlink="">Decreto del Presidente della Repubblica 10/09/1990, n. 285, art. 79).
La cremazione avviene in appositi forni crematori distribuiti su tutto il territorio nazionale e deve essere autorizzata dal Comune dove è avvenuto il decesso.
Dopo la cremazione, le ceneri possono essere tumulate in un ossario, in un loculo già in concessione o in una tomba di famiglia oppure affidate o disperse in base alle volontà espresse dal defunto.
Cosa serve
L'autorizzazione alla cremazione di ciascun cadavere, rilasciata dall’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, è subordinata alla presentazione, da parte di chi la richiede, dei documenti e con le modalità di seguito riportati:
- certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata all’ autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifiche indicazioni che il cadavere possa essere cremato;
- disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella della iscrizione alla associazione. L’ iscrizione alle associazioni di cui sopra vale anche contro il parere dei familiari;
- in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76, 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza in vita. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all’Ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all’Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso. La volontà del coniuge o dei parenti può risultare anche da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ( 51/2022 art. 36bis). La volontà è manifestata o dichiarata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
L’autorizzazione all’affidamento o alla dispersione delle ceneri è rilasciata contestualmente alla cremazione o, successivamente, dal comune in cui le ceneri sono conservate. L’autorizzazione all’affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al comune ove devono avvenire la custodia o la dispersione delle ceneri e, se diverso, anche al comune di ultima residenza del defunto. La dispersione delle ceneri deve essere comunque eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti. Sono comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.
Cosa si ottiene
L'autorizzazione alla cremazione, dispersione o affido delle ceneri, di cadavere o di resto mortale
Tempi e scadenze
La durata del procedimento dipende dalla quantità e tipologia di verifica da parte dell'ufficio, e in ogni caso, per i funerali, sarà tenuto conto della data fissata per il rito funebre, anche se si rammenta che questo non potrà essere celebrato fino a quando non saranno state rilasciate tutte le necessarie autorizzazioni.
Quanto costa
Imposta di bollo laddove previsto
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Riferimenti Normativi
- La materia è disciplinata:
- dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1987, n. 440, recante: “Provvedimenti urgenti per la finanza locale”;
- dall’art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, recante: “Disposizioni urgenti in materia di enti locali”;
- dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- dalla circolare del ministero della sanità n. 24 in data 24/06/1993 avente per oggetto: “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa”;
- dalla circolare del ministero della sanità n. 10 in data 31/07/1998 avente per oggetto: “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa”;
- dalla legge regionale – Sardegna – 02 agosto 2018, n. 32, recante: “Norme in materia funebre e cimiteriale”;
Ulteriori Informazioni
La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dal Comune di tumulazione/inumazione, sulla base di quanto previsto dall’art.79 del d.P.R. n.285/1990.
- La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art74" target="_blank" rel="noopener noreferrer">articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
- La volontà del defunto espressa del coniuge o dei parenti deve risultare da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del d.P.R. n.445/2000.
- Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
- L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
- In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
La copia della scheda istat o l’attestazione delle cause di morte si rende necessaria laddove il Medico competente al rilascio del certificato di cui all’art. 79 c.4 del d.P.R. n. 285/1990 abbia necessità di conoscere le cause di morte.
Si rammenta che la falsa dichiarazione è un reato penale, punito ai sensi dell’art.76 del d.P.R. n.445/2000
Condizioni di servizio
Le istanze sono soggette all'assolvimento dell'imposta di bollo come da Disciplina dell'imposta di bollo. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11/11/1972.
Documenti e Allegati
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 18/11/2025